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Legge 02/03/1963 n. 320

Art. 21 Nullità del subaffitto o della subconcessione. Diritto di surroga Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici. La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Se il locatore non si avvale di tale facoltà, il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell’affittuario o del concessionario. Se il locatore fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha facoltà di subentrare nella posizione giuridica dell’affittuario o del concessionario per tre annate agrarie a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del contratto originario.

CAPO IV Norme sull’affitto a conduttore non coltivatore diretto

Art. 22 Computo della durata del contratto La durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista dall’art. 17 della L. 11 febbraio 1971 n. 11, è di quindici anni e decorre dalla data di inizio dell’ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del precedente contratto. Qualora l’affittuario non coltivatore diretto sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell’art. 12 della L. 9 maggio 1975 n. 153, non è operante il disposto di cui al quarto comma dell’art. 1 della L. 22 luglio 1966 n. 606. In tale ipotesi, per i contratti in corso la durata non può comunque essere inferiore a quella minima stabilita per i contratti d’affitto in corso a coltivatore diretto. Il terzo comma dell’art. 1 della L. 22 luglio 1966 n. 606, è abrogato.

Art. 23 Rinvio Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli artt. 3, 5, 15, 16, 17,18, 20, 21, 42, 43 e 45.

Art. 24 Misura del canone

TITOLO II CONVERSIONE IN AFFITTO DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, DI COLONIA PARZIARIA, DI COMPARTECIPAZIONE E DI SOCCIDA

Art. 25 Conversione dei contratti associativi Entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge, i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito dagli

artt. 28, 29, 36 e 42. La conversione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l’apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al 20% del valore dell’intero bestiame conferito dalle parti. La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all’altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell’annata agraria.

Art. 26 Effetti della conversione La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto produce effetto dall’inizio dell’annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente.

Art. 27 Riconduzione all’affitto Le norme regolatrici dell’affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l’entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici.

Art. 28 Conversione a richiesta del concedente Se la conversione e chiesta dal concedente, entro l’annata agraria successiva il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario deve comunicare al concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se aderisca o meno alla richiesta di conversione. In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del conceden te. In tale ipotesi spetta al concessionario l’indennizzo di cui all’art. 43.

Art. 29 Casi di esclusione della conversione La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall’art. 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:

a) quando, all’atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all’allevamento del bestiame, di età inferiore ai sessanta anni;

b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all’attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo.

Art. 30 Disposizioni particolari Il concedente a mezzadria, colonia, compartecipazione, imprenditore a titolo principale ai sensi dell’art. 12 della L. 9 maggio 1975 n. 153, ha facoltà di proporre al concessionario forme associative secondo le norme e con i benefici di cui al secondo comma dell’art. 36 della presente legge, anche in presenza di due soli soci. Tali forme associative non possono avere durata inferiore ai nove anni. Se il concessionario non accetta la proposta può chiedere la conversione in affitto , che ha luogo alle seguenti condizioni:

a) aumento di venti punti dei coefficienti per la determinazione del canone;

b) durata di nove anni del contratto convertito. Ove il concessionario non accetti la proposta di forme associative e non chieda la conversione, il contratto in atto di mezzadria, colonia o compartecipazione ha un’ulteriore durata di nove anni. Le durate vengono computate a far tempo dalle annate agrarie successive all’entrata in vigore della presente legge. Nei casi contemplati dal presente articolo al mezzadro, colono, compartecipante, che non chiede la conversione, è riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili a lui spettanti per legge, contratto collettivo, consuetudine, pari al 10% della produzione lorda vendibile.

Art. 31 Unità produttive insufficienti Qualora il fondo o il podere oggetto del contratto associativo non costituisca, nelle sue attuali condizioni o a seguito della realizzazione di un piano di svi-

Art. 32 Aziende pluripoderali Nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso costituito da più poderi o fondi, la conversione ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o associati. La richiesta può essere avanzata anche da uno solo dei coltivatori per il fondo da lui condotto. Per l’utilizzazione economica e l’eventuale gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell’intero complesso aziendale possono essere stipulate dalle parti, con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali a rappresentanza nazionale, apposite convenzioni. In caso di mancato accordo, ciascuna delle parti può proporre un piano di utilizzazione delle attrezzature all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura che, nel termine di novanta giorni, sentiti gli interessati e le loro organizzazioni, decide con provvedimento motivato. Qualora il podere o fondo oggetto della domanda di conversione si estenda su una superficie del complesso aziendale e sia in esso intercluso, è data facoltà al concedente di dare in affitto al concessionario, in alternativa, terreni, siti fuori o ai margini dell’azienda, di corrispondente valore e con analoghe caratteristiche colturali.

Art. 33 Conversione in affitto richiesta da più concessionari Nella ipotesi di aziende pluripoderali di cui all’art. 32, e nel caso in cui un’unica azienda agricola od un’unica proprietà fondiaria siano suddivise in più appezzamenti di terreno ciascuno dei quali sia oggetto di un autonomo contratto associativo, qualora la conversione in affitto di tali contratti sia richiesta da più concessionari associati tra loro, l’unità produttiva da prendere in considerazione ai fini della valutazione di idoneità, secondo il criterio di cui all’art. 31, è costituita dalla complessiva superficie agricola oggetto delle domande di conversione. Nei casi previsti dal comma precedente, in deroga a quanto stabilito dalla lett. b) dell’art. 29, è sufficiente, per far luogo alla conversione in affitto, che ciascun concessionario richiedente la trasformazione sia lavoratore agricolo abituale.

Art. 33 bis Opposizione del concedente L’opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell’art. 46. La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell’art. 46.

Art. 34 Durata dei contratti associativi non convertiti I contratti associativi previsti dall’art. 25 che non vengono trasformati in affitto hanno la seguente durata:

a) sei anni sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della presente legge, non abbia luogo per mancata richiesta delle parti sia nella ipotesi in cui la conversione stessa non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione prevista dalla lett. a) dell’art. 29;

b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista ) dell’art. 29. In tutti i casi previsti dal comma precedente, la durata è computata a far tempo dal termine dell’annata agraria successiva all’entrata in vigore della presente legge. Restano tuttavia valide le clausole contrattuali verbali o scritte che prevedano una più lunga durata del rapporto associativo. Sono altresì valide le clausole perfezionate con gli accordi di cui all’art. 45. Ai contratti di cui al primo comma si applicano le norme sul recesso dal contratto e sui casi di risoluzione di cui all’art. 5.

Art. 35 Prelazione per l’acquisto delle scorte Nel Caso di vendita di scorte vive o morte o, nella soccida, di capi di bestiame, il concessionario o il concedente ha il diritto di prelazione nell’acquisto, anche parziale. Il concessionario può pagare il prezzo anche in quattro rate trimestrali con gli interessi legali. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora le parti si accordino sulla locazione anche delle scorte, vive o morte, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 1640 e seguenti Cod. Civ.

Art. 35 bis Scorte Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al 6% del valore di tali beni. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione è determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura o dall’organo regionale corrispondente.

Art. 36 Forme associative di concedenti e concessionari Qualora almeno tre concedenti, ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari, si associno tra loro per la conduzione in comune dei fondi concessi prima dell’entrata in vigore della presente legge a mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida, a tali forme associative si estendono i benefici previsti dalle vigenti norme a favore delle cooperative agricole costituite per la conduzione associata dei terreni. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle ipotesi di forme associative, costituite da non meno di tre membri, tra concedenti concessionari che, avendo ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari concedenti, si accordino tra loro per tale conduzione comune, oppure fra soli concessionari che abbiano ottenuto al riguardo il consenso dei loro concedenti. Nei casi previsti dai commi precedenti deve essere in primo luogo garantita al concessionario una adeguata remunerazione per il lavoro prestato pari quanto meno al trattamento minimo contrattuale per i salariati fissi specializzati. L’amministrazione della forma associativa compete congiuntamente tutti i componenti la stessa, ove non sia diversamente disposto dall’atto costitutivo. Il concessionario ha comunque diritto di usufruire dell’abitazione in godimento all’atto della costituzione della forma associativa. 37 Modificazioni della quota di riparto Al mezzadro, colono, compartecipante o soccidario che non può ottenere, che comunque non richiede, la conversione del contratto in affitto è riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili alla quale ha diritto per legge, patto individuale, contratto collettivo o consuetudine, pari al 6% della produzione lorda vendibile. Nei casi previsti dal comma precedente, il colono, compartecipante o soccidario ha diritto ad una quota non inferiore al 60% della produzione lorda vendibile, sempreché partecipi o intenda partecipare a non meno del 50% delle spese di conduzione, escluse quelle per la mano d’opera estranea.

 

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